Settore VI° – Servizio Protezione Civile

Ordinanza N. 34 del 11 Maggio 2012

Oggetto: Prevenzione incendi di interfaccia e pulizia fondi incolti.

IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225;

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con

conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica ;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria, da parte di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che

all'esterno del perimetro urbano, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate

temperature estive sono causa predominante di combustioni e di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che

possono creare pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto la delibera di G.M. n° 83 del 30/05/2008, relativo all’approvazione del Piano Speditivo

di Emergenza di Protezione Civile per il rischio di incendio di interfaccia;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n.773;

Viste le Leggi Regionali n.16 del 06/04/1996, e n. 14 del 14/04/2006;

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive

modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.vo n.267/2000 in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi

pericolo per incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.L.vo n. 139 del 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;

Visto l'art.255 del D.L.vo 03/04/2006, n. 152 " Norme in materia ambientale";

Visto l'art.38 della Legge 08/06/1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali che definisce le

attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti attuativi di leggi e regolamenti";

Visto l'art.54 del T.U. degli EE.LL., D. Lgs 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti

per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA

Dalla data del 15 giugno e fino al 15 ottobre 2012

Art.1

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di

villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i

responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere

ad effettuare la diserbatura ed i relativi interventi di pulizia a proprie cure e spese dei terreni invasi da

vegetazione infiammabile, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che rappresentino pericolo per

l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare di procedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché al

taglio di siepi vive e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per

tutto il periodo di cui al precedente art. 1) le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

Art.2

Ai proprietari di terreni confinanti con strade comunali, provinciali, statali e limitrofi alla ferrovia

alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale effettuando

appositi viali parafuoco anche in prossimità di fabbricati di ogni tipo, con l’allontanamento della

vegetazione secca, quale potenziale combustibile, creando apposita fascia parafuoco per una

distanza non inferiore a mt. 10 e comunque secondo le prescrizioni impartite nel D.P. della Regione

Siciliana n° 297 del 4 Giugno 2008;

Art.3

Ai titolari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di

mantenere sgombera e priva di vegetazione l'area circostante il serbatoio per un raggio non inferiore a mt.

5,00;

Ai proprietari ed i conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno

l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un

dispositivo anti scintille;

Art.4

In conformità all’articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e

successive modifiche e integrazioni, al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza

organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell’habitat, è

vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli

produttivi di prati naturali o seminati.

Art.5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno

lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombera da vegetazione, di larghezza

non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà

elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada. La misura della

sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n.285

del 30/04/1992;

2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria ai sensi

dell'art.255 del D.L.vo n. 152/2006;

3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche

solo potenzialmente l'innesco di incendio saranno applicate le sanzione amministrativa e penali ai

sensi dell'art. 10 e dell’art. 11 della Legge n.353 del 21/11/2000, così come recepita dalla L.R.

n.14/2006 .

4. Per le violazioni alla presente Ordinanza correlate alla bruciatura dei rifiuti nocivi pericolosi,

verrà applicato il dettame del D.L.vo n° 152/2006 e/o il codice penale

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi

dell'art.650 del Codice Penale.

AVVERTE

In caso di incendio in area nella quale l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è

molto stretta con pericolo di incendio urbano, il Servizio di Protezione Civile Comunale applicherà

il “Piano Speditivo di Emergenza di Protezione Civile relativo al rischio di incendio di

interfaccia”, approvato con Delibera di G.M. n° 83 del 30/05/2008

RICORDA

Che ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di prestare la propria opera in

occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne e nelle zone urbane periferiche e che

chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne

comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO TEL. 115

CORPO FORESTALE DELLO STATO TEL. 1515

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE TEL. 0931.803409

CARABINIERI TEL. 112

PUBBLICA SICUREZZA TEL. 113

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici) e la

dislocazione di manifesti pubblici, mediante affissione, sul territorio comunale e in luoghi di visibilità

pubblica, nonché inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.pachino.sr.it e www.zonasud.org/.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate della esecuzione della presente,

adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza è trasmessa Alla Prefettura di Siracusa; Al Comando di Polizia Municipale; Al Comando

Stazione di Carabinieri di Pachino; Al Commissariato di P.S. di Pachino; Alla Capitaneria di Porto di Siracusa,

Al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Siracusa; Al Caserma della Guardia di Finanza di Marzamemi;

All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste; Alla Provincia Regionale di Siracusa; Al Servizio Regionale di

Protezione Civile di Siracusa;

Dalla Residenza Municipale lì 12 maggio 2012

IL SINDACO

F.to Paolo Bonaiuto

 
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