Giorni, periodi ed orari di attività e di occupazi

Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati si effettua nei giorni indicati nei punti precedenti in relazione a ciascuno dei mercati stessi. Lo svolgimento dell'attività commerciale per la vendita di prodotti stagionali deve essere effettuata in un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180. L'orario per ciascuna delle attività di cui sopra è determinato con provvedimento del Sindaco. I titolari di posteggio possono iniziare ad allestire le attrezzature 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni; le attrezzature stesse devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle vendite e l'area deve essere lasciata libera da ingombri e da eventuali rifiuti prodotti.
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