Compiti delle associaz.di solidarietà familiari

Le associazioni di solidarietà familiare, ad esclusione di quelle costituite ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e gli enti di privato sociale onlus che abbiano maturato esperienza di sostegno alle responsabilità genitoriali possono promuovere l'esperienza delle madri di giorno, fornire loro la necessaria preparazione o integrare quella già posseduta, assisterle sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuità della presa in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le necessarie consulenze in campo psicopedagogico, assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio.
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